Art. 26 c.p.Ammenda

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[1]((La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire centosessanta ne' superiore a lire ottantamila.

[2]Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).

Testo vigente dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art26 · fonte su Normattiva