Art. 26 c.p. — Ammenda
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[1]((La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire centosessanta ne' superiore a lire ottantamila.
[2]Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).
Testo vigente dal 7 dicembre 1947 al 8 agosto 1961 · versione 15 su Normattiva