Art. 26 c.p. — Ammenda
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[1]((La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, ne' superiore a lire ventimila.
[2]Quando, per le edizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).
Testo vigente dal 18 novembre 1945 al 7 dicembre 1947 · versione 10 su Normattiva