Art. 26 c.p. — Ammenda
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[1](( La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento ne' superiore a lire quattrocentomila.
[2]Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo)).
Testo vigente dal 8 agosto 1961 al 15 dicembre 1981 · versione 30 su Normattiva