Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI, RIVOLTA, AMMUTINAMENTO, SEDIZIONE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO, ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C. PER DIFETTO DI RILEVANZA.
La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81
Riguarda ancheart. 14 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 182 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
PERSONALITA' DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA) - ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - PERSEGUIMENTO DI SPECIFICI INTERESSI - VINCOLO AL LEGISLATORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il legislatore non e' vincolato in alcun modo al perseguimento di specifici interessi dall'art. 25, comma secondo, Cost., che si limita a stabilire il principio della piu' stretta riserva di legge in materia penale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, comma secondo - dell'art. 266 cod. pen.
sentenza 71/1978massima n. 13294 PERSONALITA' DELLO STATO (DELITTI CONTRO LA) - ISTIGAZIONE DI MILITARI A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' da considerarsi esclusa ogni indeterminatezza dell'art. 266 cod. pen., che prevede il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in quanto esso trova applicazione solo quando l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificamente elencati, i quali costituiscono, per valutazione legislativa immune da irragionevolezza, pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non sostanziano, invece, critica per fatti specifici in relazione ai quali puo' esercitarsi democraticamente il controllo dell'opinione pubblica. Di conseguenza, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21, prima parte, Cost. - dell'art. 266 cod. pen. - cfr. S. nn. 87/1966, 65/1970, 16/1973, 108/1974.
sentenza 71/1978massima n. 13295 REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - ISTIGAZIONE DI MILITARE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI - COD. PEN., ART. 266 - NON VIOLA L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTAZIONE CONSENTITA DA TALE PRECETTO RISPETTO ALLA NORMA INCRIMINATRICE EX ART. 266 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 266 cod. pen., che punisce chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi e a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la liberta' di pensiero non puo' essere invocata quando l'espressione del pensiero offende o minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore, come, nella specie, il sacro dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), specificazione del piu' generico dovere di fedelta' alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54 Cost.). D'altro canto, l'istigazione non e' pura manifestazione del pensiero, ma e' azione e diretto istigamento all'azione, sicche' essa non risulta tutelata dall'art. 21 della Costituzione.
REATI E PENE - REATI LATO SENSU POLITICI DI CUI AGLI ARTT. 266, 270, 272, 305, 415 - FINALITA' - PENE PER ESSI PREVISTE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLE STABILITE PER ALTRI REATI COMUNI, MA ANALOGHI AI PRIMI - VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE IN ORDINE ALLA CONGRUENZA DELLA DISCIPLINA RISERVATA ALLE RISPETTIVE FATTISPECIE - NON DA' LUOGO AD IPOTESI DI MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealta' nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.
Riguarda ancheart. 415 Codice penaleart. 305 Codice penaleart. 270 Codice penaleart. 272 Codice penale