Art. 290 c.p.Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

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[1]Chiunque pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[2]La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o l'ordine giudiziario.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art290 · fonte su Normattiva