Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SENT. 57/83 - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - ART.290 C.P. - OMESSA INCLUSIONE, FRA I SOGGETTI ELETTORI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART.313, CO.III, C.P. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
L'autorizzazione a procedere dell'Assemblea (o di entrambe le Assemblee quando vilipeso sia il Parlamento in seduta comune) contro cui sia commesso vilipendio, rappresenta, a norma dell'art.313 co.III c.p., una condizione indispensabile, in difetto della quale l'azione penale non puo` essere proseguita, restando preclusa al giudice "a quo" qualsiasi indagine e pronuncia di merito (vedi sent. n.17/73). Difetta, quindi, la rilevanza nella questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost, dal momento che, nel procedimento "a quo" per vilipendio del Parlamento in seduta comune, l'autorizzazione e` stata concessa dal Senato e negata dalla Camera dei deputati e pertanto deve ritenersi non concessa; ne` il giudice "a quo", che dubita della l.c. dell'art.290 c.p.il quale non prevederebbe il vilipendio del Parlamento in seduta comune, contesta in alcun modo la l.c. del suindicato art.313, co.III, c.p. (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.). Cfr. s.n.20/74
VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - COD. PEN., ART. 290 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 290 cod. pen. prospettate in riferimento agli artt. 21 e 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione della liberta' di manifestazione del pensiero e del principio di tassativita' delle fattispecie penali, gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con le ordinanze nn. 180 e 183 del 1974.
sentenza 7/1975massima n. 7588 VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI - COD. PEN., ART. 290, NELLA PARTE IN CUI COMPRENDE IL REATO DI VILIPENDIO ALLE FORZE ARMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Ove una questione gia' dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono addotti motivi nuovi ne' sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronunzia (nella specie e' stata dichiarata, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 3, primo comma, Cost., la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c.p., gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con l'ord. n. 180 del 1974).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'ART. 290, PRIMO COMMA, DEL COD. PENALE SOLLEVATA PRIMA CHE SIA STATA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART. 313, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Atteso che l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio, prevista dall'art. 313, terzo comma, c.p., va configurata come un presupposto, la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa essere validamente iniziata o proseguita, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290, primo comma, c.p., sollevata quando ancora non e' stata concessa la predetta autorizzazione.
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIBERTA' DI CRITICA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI - LEGITTIMITA' - FINALITA' - COD. PEN., ART. 290: VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DELLE FORZE ARMATE - CONTENUTO DEL REATO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In regime democratico sono consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti, e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, atteso che tali critiche possono valere ad assicurarne, in una libera dialettica di idee, l'adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale in ordine ad identiche o nuove istanze. Tale liberta' di critica non e' impedita dalla previsione del reato di vilipendio di cui all'art. 290 c.p., il quale richiede una condotta volta a tenere a vile, a ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entita' cui la manifestazione e' diretta, si' da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia e in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o -addirittura- ad ingiustificate disobbedienze, con evidente e inaccetabile turbativa dell'ordine politico sociale previsto dalla Costituzione.
VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI - COD. PEN., ART. 290, NELLA PARTE IN CUI COMPRENDE IL REATO DI VILIPENDIO ALLE FORZE ARMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c. p. gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 20 del 30 gennaio 1974.
VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - COD. PEN. , ART. 290, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE COME REATO IL VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 21 E 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Puo' emettersi declaratoria di manifesta infondatezza anche quando sia stata gia' dichiarata non fondata una questione che, se pur non identica, sia tuttavia strettamente analoga a quella sollevata. Va pertanto dichiarata manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c. p. , nella parte in cui prevede il reato di vilipendio della Repubblica, posto che i motivi posti a base della sentenza n. 20 del 1974 (che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 290 c. p. , nella parte in cui prevede come reato il vilipendio del Governo, nell'Ordine giudiziario e delle forze armate dello Stato) valgono a far ritenere infondati anche i dubbi prospettati in ordine alla previsione, come reato, del vilipendio della Repubblica. - S. n. 20/1974.