Art. 290 c.p.Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

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[1]Chiunque pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re, ((...)), o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 6

[2]La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o l'ordine giudiziario.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo vigente dal 10 novembre 1944 al 4 dicembre 1947 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art290 · fonte su Normattiva