Art. 384 c.p.Casi di non punibilita'

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[1]Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.

[2]Nei casi preveduti dagli articoli 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio, perito o interprete, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art384 · fonte su Normattiva