Art. 582 c.p.Lesione personale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1959. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

[2]Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art582 · fonte su Normattiva