Art. 582 c.p.Lesione personale

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[1]Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

[2]Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

24

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

Testo vigente dal 11 luglio 1959 al 25 gennaio 1963 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art582 · fonte su Normattiva