Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Servizio militare - Reato militare di diserzione - Successivo rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Punibilità per entrambi i reati - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza (in relazione a quanto previsto in caso di rifiuto del servizio prima di assumerlo per motivi di coscienza) e ritenuto contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via ipotetica - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, nella parte in cui non impedirebbe la possibilità di una cumulabilità di condanne a carico di chi, dopo avere commesso il reato di diserzione (ex art. 148 cod. pen. mil. pace), rifiuti il servizio di leva per motivi di coscienza, commettendo così il reato previsto dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Infatti il problema di una duplice irrogazione della pena per i medesimi fatti potrebbe sorgere soltanto quando vi sia stata già una prima condanna per uno dei due reati sopra indicati, il che non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la questione come sollevata dal giudice rimettente si presenta ipotetica e perciò inammissibile. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, v. ordinanze n. 237/1999, n. 459/1998, n. 165/1998, n. 34/1998; nonché la sentenza n. 336/1995. M.R.
sentenza 34/2001massima n. 26039 Riguarda ancheart. 14 legge 230/1998
Reati militari - Diserzione - Commissione del reato per motivi non riconducibili all'obiezione di coscienza - Militare già condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere - Mancata esclusione della possibilita' di subire piu' di una condanna - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza con violazione del principio di finalità rieducativa delle pene - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, nella parte in cui consentirebbe più di una condanna per il militare già condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. Il giudice rimettente, infatti, muove dall'erronea premessa secondo cui l'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norma che esonera dal servizio militare chi abbia espiato la pena nella misura ivi stabilita) non sia applicabile a tutti i reati consistenti nel rifiuto del servizio militare, non sorretto da motivi di coscienza. - Sulla inammissibilità della c.d. "spirale delle condanne" per i reati di rifiuto del servizio militare, si veda la sentenza n. 43/1997. - Sulla portata e sulla inutilizzabilità quale 'tertium comparationis' dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, si vedano le sentenze n. 223/2000 e n. 224/2000, e l'ordinanza n. 513/2000. M.R.
sentenza 35/2001massima n. 26040 Riguarda ancheart. 8 legge 772/1972
Reati militari - Mancanza alla chiamata e diserzione - Aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza - Prospettata irrazionalità della diversita' di trattamento rispetto al reato di rifiuto totale del servizio militare per motivi di coscienza - Non fondatezza della questione.
Nei reati di mancanza alle chiamate e di diserzione e nel reato di rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza, la presenza o l'assenza del fattore della coscienza, quale ragione determinante la violazione degli obblighi di legge, rende tutt'altro che manifestamente arbitraria la determinazione del legislatore, nel primo caso, di riconoscere e nel secondo caso di escludere, rilievo al tempo nel quale perdura la mancata "incorporazione", ai fini dell'applicaiblita' dell'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza, prevista solo per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione. Infatti, mentre nell'ipotesi dei primi due reati, la violazione concerne un obbligo permanente, da cui derivano singoli doveri, il cui mancato rispetto puo' dare luogo a plurime sentenze di condanna, nella seconda ipotesi il legislatore ha preso in considerazione il fatto istantaneo del "rifiuto di prestare il servizio militare", coerentemente con il significato della disposizione che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero dagli obblighi di leva, esclude la possibilita' di violazioni plurime dell'obbligo alla prestazione di cui trattasi. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, censurato in quanto prevede l'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione e non anche per il reato di rifiuto totale del servizio militare. - v., in tema di "incorporazione" dei soggetti obbligati al servizio di leva, le sentenze nn. 409/1989, 343/1993 e 422/1993. A.M.M.
Riguarda ancheart. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 154 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - REATI A CARATTERE PERMANENTE - DISERZIONE - MANCATA ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA', PER IL MILITARE GIA' CONDANNATO, DI SUBIRE ULTERIORI CONDANNE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI NON DISUMANITA' E FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE PENE - SOPRAVVENUTA MODIFICA DI NORME DELLA LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ASSUNTE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER NECESSARIO NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
Deve ordinarsi la restituzione all'autorita' remittente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 148 del codice penale militare di pace (concernente il reato di diserzione) nella parte in cui non esclude la possibilita' di piu' di una condanna per il militare che sia gia' stato condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere. L'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) - assunto dal remittente a 'tertium comparationis' in quanto, in seguito alla sentenza di parziale illegittimita' costituzionale n. 43 del 1997, per il reato ivi previsto, di rifiuto totale e tempestivo della prestazione militare manifestato prima dell'assunzione in servizio adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge, la possibilita' di piu' di una condanna sarebbe stata ormai esclusa - e' stato infatti sostituito dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e pertanto spetta al giudice 'a quo' verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la sollevata questione sia tuttora rilevante. - Sulla restituzione degli atti in seguito a sopravvenuta modifica del 'tertium comparationis', v. O. n. 194/1988.
Riguarda ancheart. 8 legge 722/1972
SERVIZIO MILITARE - ARRUOLATI DELLA LEVA DI MARE NON ANCORA INCORPORATI - LEGITTIMA ASSENZA PER LICENZA - MANCATA PRESENTAZIONE SENZA GIUSTO MOTIVO NEI CINQUE GIORNI SUCCESSIVI - SOGGEZIONE ALLA LEGGE PENALE MILITARE ED ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - DEDOTTA ILLEGITTIMA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA GLI ARRUOLATI NELLA MARINA E GLI ARRUOLATI NELLE ALTRE FORZE ARMATE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 103, TERZO COMMA, COST., ALLA GIURISDIZIONE MILITARE IN TEMPO DI PACE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, Cost. - degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 c.p.m.p., nonche' dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella parte in cui ricomprendono come militari in attualita' di servizio, e percio' soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, <<gli arruolati leva-mare non ancora incorporati>>, in quanto, nella fattispecie, non si verifica alcun ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il limite tracciato dalla Costituzione ne' si riscontra alcuna illegittima disparita' di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli arruolati nelle altre Forze armate. Invero, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 c.p.m.p., si e' in presenza di disposizioni di diritto penale militare sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la cui applicabilita' a tutti i militari in servizio non e' messa in dubbio dal giudice rimettente; per cio' che attiene, inoltre, agli artt. 3 e 263 c.p.m.p. e all'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964 - che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla cognizione dei tribunali militari -, dal loro congiunto disposto non risulta l'estensione della giurisdizione di questi in relazione ad uno 'status' di militare non ancora assunto o ad obblighi relativi al servizio militare semplicemente potenziali. Ne consegue, altresi', che l'insieme delle disposizioni denunciate non viola l'art. 103, terzo comma, Cost., per il fatto che dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali militari in relazione al reato di diserzione commesso dall'arruolato che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia allontanato senza fare rientro nel termine stabilito. - Cfr., tra le molte, S. nn. 112/1986 e 113/1986, nelle quali la Corte ha sottolineato che non qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio militare determina un legame con le Forze armate tale da giustificare, in virtu' dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla giurisdizione penale militare: <<deve trattarsi di un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, sia idoneo a determinare di per se' l'insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza>>. - V., inoltre, S. n. 429/1992, che si colloca <<lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l'ambito della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al carattere di eccezionalita' voluto dalla Costituzione>>. red.: G. Leo
sentenza 73/1998massima n. 23950 Riguarda ancheart. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 3 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 147 d.P.R. 237/1964art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE SENZA ADDURRE MOTIVI OVVERO ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI STABILITI NELLA L. N. 772/1972 - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA PREVISTA SOLO PER COLORO CHE RIFIUTANO IL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - POSSIBILE REITERAZIONE DELLA PENA FINO AL QUARANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - IRRAGIONEVOLE SPROPORZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI - AUSPICIO PER UN INTERVENTO RAZIONALIZZATORE DEL LEGISLATORE.
La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza, costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita' della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione penale e' destinata ad applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita' di tale clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli considerati dal legislatore, da' adito, in pratica, alla c.d. spirale di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il trattamento sanzionatorio e vanificando altresi' il fine rieducativo della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta' personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita' - dell'art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al rifiuto di prestare il servizio militare. - Sulla misura della pena stabilita per il rifiuto totale del servizio militare v. S. nn. 409/1989 e 467/1991. - Sui rapporti fra principio di uguaglianza e la regola della proporzionalita' v. S. n. 163/1993.
Riguarda ancheart. 8 legge 772/1972