Art. 148Nozione del reato; sanzione penale

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[1]Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

[2]1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; 2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 5 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art148 · fonte su Normattiva