Art. 7Militari in congedo non considerati in servizio alle armi

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[1]Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai militari in congedo la legge penale militare si applica:

[2]1° quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare;

[3]2° negli altri casi espressamente preveduti dalla legge.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art7 · fonte su Normattiva