Art. 7 — Militari in congedo non considerati in servizio alle armi
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[1]Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai militari in congedo la legge penale militare si applica:
[2]1° quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare;
[3]2° negli altri casi espressamente preveduti dalla legge.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva