Art. 230 (Codice penale militare di guerra) — Omesso impedimento di determinati reati militari
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[1]Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, e' punito:
[2]1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;
[3]2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
[4]Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non e' stata impedita l'esecuzione. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.
[5]Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva