Art. 16 — Danni ai beni d'uso domestico Liquidazione e pagamento
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Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento. Il decreto dell'intendente e' comunicato all'interessato a mezzo dell'autorita' comunale. Avverso il decreto dell'Intendente e' ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 20.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
