Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 27 — Base di commisurazione del contributo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
La base di commisurazione del contributo e' determinata come segue:
- a)si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino la riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla, dichiarazione di guerra;
- b)la somma cosi' determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta', in misura non superiore al 25 per cento. Per le navi la detrazione percentuale e' uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'eta' delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anna intero;
- c)l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra. Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro per il tesoro. Sulla spesa, cosi' determinata e' concesso il contributo del 50 per cento.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
