Art. 1
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[1]Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.
[2]Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.
[3]Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
