Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 32 — Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio

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I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni dell'area di servizio e del bacino. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.

Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 19 dicembre 1992

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/2000

    Questione inammissibile
    19 maggio 2000

    Manifesta inamissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurati - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione - nell'interpretazione datane dal "diritto vivente" secondo cui dovrebbe escludersi che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

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  • Sentenza n. 408/1996

    Questione infondata
    24 dicembre 1996

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - nella parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - in quanto - posto che l'art. 32 prevede un'autorizzazione temporanea ex lege (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla "prosecuzione" nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge stessa l'impianto fosse già "esercitato" e quindi attivo e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione - le fattispecie poste a raffronto (e cioè: quella di soggetti che già prima dell'entrata in vigore della l. n. 223 del 1990 esercitavano e dopo hanno continuato, autorizzati ex lege, ad esercitare; e quella di soggetti che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) non sono comparabili, tenuto conto che, con riguardo alla seconda, appare giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalità perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operatività a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione della frequenza, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse. - S. nn. 202/1976; 237/1984. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

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  • Ordinanza n. 53/1995

    Questione inammissibile
    20 febbraio 1995

    La questione di costituzionalità dell'art. 32, comma primo, l. 6 agosto 1990, n. 223 - sollevata sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai privati che, avendo al momento della L. n. 223 del 1990 installato ma non ancora attivato impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva, restano esclusi dalla sanatoria amministrativa, e conseguentemente penale, accordata ai privati che alla stessa data avevano completato l''iter' della progressione criminosa con l'attivazione degli impianti - è prospettata con evidente riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attività di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla vigenza della disposizione impugnata, sicché difetta di rilevanza ai fini del giudizio 'a quò, nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992") e non già della precedente attività di approntamento dell'impianto. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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