Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

  • 1)l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore ai 60°;
  • 2)l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2%;
  • 3)la colorazione a mezzo di caramello;
  • 4)le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art3 · fonte del testo