Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:
- 1)l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore ai 60°;
- 2)l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2%;
- 3)la colorazione a mezzo di caramello;
- 4)le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976
