Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1976 al 6 settembre 1980. Leggi il testo vigente →

((Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

  • 1)l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° ne' superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;
  • 2)l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
  • 3)la colorazione a mezzo di caramello;
  • 4)le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
  • 5)gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per le finanze)).

Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 6 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. 6 parole tolte, 127 parole aggiunte in 5 capoversi.

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono tolto: consentite aggiunto: consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata aggiunto: e di acqua potabile per portare l'acquavite tolto: ad aggiunto: a una gradazione alcolica non inferiore a 40°tolto: , ne' superiore ai 60° aggiunto: ne' superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2tolto: % aggiunto: per cento;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticataaggiunto: ;

aggiunto: 5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per le finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art3 · fonte del testo