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Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce. E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art5 · fonte del testo