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Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce. E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976
