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((Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime. E' consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantita' non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento. Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma e' possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento ne' interno ne' esterno)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 agosto 1980, n.465
3La L. 13 agosto 1980, n.465 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che le disposizioni "di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1 settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge."
Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997
