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Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce ((oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento)). E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 6 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. 22 parole aggiunte.

Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce aggiunto: oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento. E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art5 · fonte del testo