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Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce ((oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento)). E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.
Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 6 settembre 1980
