Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 13 — Norme di interpretazione autentica

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Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 18 febbraio 1993

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2169/2026

    2 febbraio 2026
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).

    Art. 13 · Art. 2033 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 33054/2025

    18 dicembre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità 152 <!-- pag. 153 --> va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

    Art. 13

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10384/2025

    19 aprile 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991) non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità. (Fattispecie relativa ad ipotesi di indebito sorto a seguito della riduzione, per concorrente reddito di impresa, della pensione erogata da una cassa previdenziale privatizzata).

    Art. 13 · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/1993

    Ha colpito questo articolo
    10 febbraio 1993

    L'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, prende in considerazione, quale condizione per la irripetibilità delle prestazioni pensionistiche corrisposte indebitamente, l'errore, da parte dell'istituto o ente erogatore, di qualsiasi natura, di fatto e di diritto. Non può quindi dirsi che tale disposizione sia inapplicabile quando - come nel caso di specie - il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19, l. n. 483 del 1978), ne' quindi che sia irrilevante - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò - la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della disciplina più restrittiva delle condizioni della irripetibilità, prevista, con norma dichiarata interpretativa dell' art. 52, l. del 1989, dall'art. 13, l. n. 413 del 1991.

    Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/1994

    Questione inammissibile
    7 novembre 1994

    Manifesta inammissibilità delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993; O. nn. 119/1993 e 177/1993. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 433/1993

    Questione inammissibile
    14 dicembre 1993

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. sent. n. 39/1993.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art13 · fonte su Normattiva