Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1974 al 8 agosto 2009. Leggi il testo vigente →

((Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084

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Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali [...] delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895". - (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968". - (con l'art. 5, comma 1) che "E' concesso indulto, per i reati di cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia". ----------- AGGIORNEMNTO (2) Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni". - (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale". - (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970".

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".

Testo in vigore dal 6 novembre 1974 al 8 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 298/1983

    Parametro
    5 ottobre 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 30 gennaio 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 sette…

    Art. 3 cost. · Art. 23 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 4 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 242/1982

    Parametro
    29 dicembre 1982

    Secondo il diritto vivente ricorre il delitto di detenzione abusiva d'arma (artt.14, 12 e 10 l.14 ottobre 1974, n.497) e non la contravvenzione di porto di arma comune da sparo (artt. 2 e 4 l.2 ottobre 1967, n.895, art. 699 cod.pen.), nel caso di trasporto di arma su un'autovettura. E pertanto, alla stregua della corretta interpretazione della norma resta esclusa nella fattispecie concreta la denunciata non razionale disparita` di trattamento fra porto illegale e detenzione illegale di armi, risultando, altresi`, superflua ogni ulteriore considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura, problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso, assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, e` da vedersi, invece, come porto-delitto.

    Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 12 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art4 · fonte su Normattiva