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Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084
1Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali [...] delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895". - (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968". - (con l'art. 5, comma 1) che "E' concesso indulto, per i reati di cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia".
Testo in vigore dal 25 ottobre 1968 al 22 maggio 1970
