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Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1967 al 25 ottobre 1968
