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[1]La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

[2]A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 11 marzo 1971

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 32/1971

    Ha colpito questo articolo
    1 marzo 1971

    L'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la trascrizione del matrimonio concordatario può essere impugnata soltanto per una delle cause menzionate nell'art. 12, non può essere interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente anche quello del naturalmente incapace.

    Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

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  • Sentenza n. 16/1982

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1982

    Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni, ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita` al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita` costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa. (Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

    Art. 3 cost. · Art. 84 c.c. · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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