Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma primo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, come sostituito dall'art. 68, L. 4 maggio 1983 n. 184 - che attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare la paternita' o maternita' naturale nei confronti di minore - va dichiarata manifestamente infondata in quanto, pur essendo sollevata per la prima volta in riferimento (anche) all'art. 24 Cost., non sono prospettati argomenti diversi rispetto a quelli esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.n. 193/1987; O.n. 395/1987.
Riguarda ancheart. 68 Legge sull’adozione
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La competenza a dichiarare la paternita` o la maternita` naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente e` stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, piu` particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione - ai sensi dell'art. 102 Cost. - che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni (cosi`, in specie, quelli dell'art. 273, secondo comma, cod. civ., con riguardo alla verifica della validita` del consenso del minore per promuovere o proseguire l'azione; dell'art. 277, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai provvedimenti concernenti l'istruzione e l'educazione o gli interessi patrimoniali del minore; dell'art. 11, ult. comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, con riguardo ad eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` con le procedure di adozione). Sicche` nel complesso di tali poteri trae giustificazione la diseguaglianza all'interno della stessa azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` naturale, diretta a giudici diversi a seconda che riguardi maggiorenni o minorenni; mentre non puo` porsi una diseguaglianza con riguardo ad altre azioni in materia di 'status' demandate al tribunale ordinario, in quanto il confronto coinvolge situazioni non omogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., dell'art. 38, primo comma, r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184.
Riguarda ancheart. 68 Legge sull’adozione
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - "NEL CASO DI MINORI" - PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - APPLICAZIONE DEL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Difetta di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata in una fase del giudizio a quo anteriore a quella cui la norma censurata si riferisce. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e relativa all'art.38, comma terzo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, nella parte in cui stabilisce, con riguardo alla fase di merito, che sulla domanda giudiziale di paternita` o maternita` il tribunale per i minorenni "provvede in camera di consiglio"; questione sollevata, peraltro, nella fase preliminare avente ad oggetto l'ammissibilita` della domanda).
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - "NEL CASO DI MINORI" - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate non fondate vanno dichiarate manifestamente infondate ove non comportino l'esame di argomenti nuovi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata con sent. n. 193/1987 - dell'art. 68, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, sostituendo l'art. 38, comma primo,R.D. 30 marzo 1942, n.318, demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternita` e maternita` "nel caso di minori").
Riguarda ancheart. 68 Legge sull’adozione