Art. 38

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[1]((Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile)).

[2]Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.

[3]In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

[4]Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Testo vigente dal 1 giugno 1983 al 1 gennaio 2013 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art38 · fonte su Normattiva