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Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilita'. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso. 9 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

9

La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218

10

La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1958 al 10 febbraio 1968

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959". Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art13 · fonte del testo