Disposizioni sulla stampa

Art. 9 — Pubblicazione obbligatoria di sentenze

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile e' tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/1985

    Questione infondata
    4 novembre 1985

    È manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, e 57, cod. pen., sollevata sul rilievo che le norme impugnate prevederebbero, per i reati commessi a mezzo della stampa, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per gli stessi reati commessi a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, in quanto la medesima questione, sollevata negli stessi termini, è stata già dichiarata infondata. - S. n. 168/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 57 c.p. · Art. 10 c.p. · Art. 1 Disposizioni sulla stampa

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  • Ordinanza n. 61/1984

    Questione inammissibile
    7 marzo 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), riguardanti la definizione di stampa, la pubblicazione obbligatoria di sentenze su periodici, la riparazione pecuniaria nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e le pene per la diffamazione, in quanto l'ordinanza del giudice a quo non porta alcuna motivazione ne' sulla rilevanza ne' sulla non manifesta infondatezza, ne' comunque alcuna motivazione in assoluto, perché in essa si fa un semplice e completo riferimento all'eccezione, che non risulta riportata nemmeno sommariamente, proposta dal difensore di uno degli imputati, coll'adesione di altri due, mentre è giurisprudenza costante della Corte che contenuto dell'eccezione e valutazioni della sua rilevanza e fondatezza devono risultare dal testo e dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e non possono essere espressi per relationem.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 1 Disposizioni sulla stampa · Art. 9 Disposizioni sulla stampa

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  • Ordinanza n. 322/1983

    Questione infondata
    20 ottobre 1983

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. n. 47/1948 che statuisce il rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, diversamente da quanto disposto per i reati commessi con il mezzo radiotelevisivo, attesoché detta disparità non basta a far ritenere intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito direttissimo operata nel primo caso dall'art. 21, terzo comma, l. n. 47 del 1948.

    Art. 3 cost. · Art. 57 c.p. · Art. 595 c.p. · Art. 81 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art9 · fonte del testo