Disposizioni sulla stampa

Art. 21 — Competenza e forme del giudizio

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede col rito direttissimo. E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. ((La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore. Al giudizio si procede con il rito direttissimo. E' fatto obbligo:

  • a)al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
  • b)al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
  • c)alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare. In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni)).

Testo vigente dal 21 agosto 1981

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/1983

    Questione infondata
    20 ottobre 1983

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. n. 47/1948 che statuisce il rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, diversamente da quanto disposto per i reati commessi con il mezzo radiotelevisivo, attesoché detta disparità non basta a far ritenere intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito direttissimo operata nel primo caso dall'art. 21, terzo comma, l. n. 47 del 1948.

    Art. 3 cost. · Art. 57 c.p. · Art. 595 c.p. · Art. 81 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 42/1977

    Questione inammissibile
    20 gennaio 1977

    Posto che le due vie che (secondo il giudice a quo) si aprirebbero alla Corte per eliminare la disparità di trattamento che si assume ingiustificata fra diffamazione a mezzo stampa (sottoposta alla legge n. 47 del 1948) e diffamazione a mezzo di diffusione radiotelevisiva (sottoposta al regime comune) sono entrambe non percorribili - in quanto, mentre la prima alternativa, di ricondurre cioè i reati a mezzo stampa alla disciplina comune, incontra l'ostacolo dell'irrilevanza avendo per oggetto il giudizio penale in corso degli atti commessi con mezzi diversi dalla stampa; la seconda alternativa, di estendere mediante una sentenza additiva la disciplina dei reati a mezzo stampa al telegiornale (ed al giornale radio), si rifletterebbe invece su una scelta politica riservata al legislatore dall'art. 25 Cost., implicando la sottrazione di alcune fattispecie penali alla disciplina comune, per ricondurle ad una disciplina speciale (comportando aggravamento di pena) - si appalesa inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 595 cod. pen. e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata, sotto questo profilo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

    Art. 57 c.p. · Art. 595 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni sulla stampa

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/1975

    Questione infondata
    19 giugno 1975

    L'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - a norma del quale la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene in taluni casi alla Corte d'assise e si procede sempre con il rito direttissimo - non viola il diritto di difesa, per la non assicurata presenza dei difensori delle parti, che ne consegue, alle operazioni di estrazione dei giudici popolari, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, e conservando pieno vigore anche nel giudizio direttissimo le norme relative all'incompatibilità, all'astensione ed alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa. Non è perciò fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, sotto i profili suddetti, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Cfr.: sentt. n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970, n. 172 del 1972.

    Art. 24 cost. · Art. 21 Disposizioni sulla stampa · Art. 25 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1981

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1948 al 21 agosto 1981. 178 parole aggiunte in 4 capoversi.

… termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. aggiunto: La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore. Al giudizio si procede con il rito direttissimo. E' fatto obbligo:

aggiunto: a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

aggiunto: b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

aggiunto: c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare. In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art21 · fonte del testo