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Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonche' dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente. Qualora gli Istituti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli Istituti e degli Enti predetti oltre a quelli praticati per la distribuzione e per la vendita al pubblico. Detto sconto non dovra' essere inferiore al 17 per cento e sara' a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento. Per quanto riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.

Testo in vigore dal 18 agosto 1955 al 25 dicembre 1960

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 70/1960

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 1960

    Vedi: Sent. 4/1959 A.

    Art. 23 cost. · Art. 4 Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia

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  • Sentenza n. 203/1976

    Questione inammissibile
    28 luglio 1976

    Laddove è evidente la non applicabilità, anche mediata o indiretta, delle disposizioni impugnate ai fini della decisione del giudizio di merito, deve essere dichiarata la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. - S. nn. 144/1972, 102/1973, 201/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

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  • Sentenza n. 201/1975

    Questione infondata
    10 luglio 1975

    Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali costituisce sufficiente presupposto rivelatore di ricchezza ai fini di giustificare l'imposizione a carico dei produttori di una prestazione tributaria commisurata al piano stesso, giacché detto prezzo deve essere stabilito tenendo conto anche dell'esigenza della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, ed è quindi idoneo ad assumere funzione indicativa della loro capacità contributiva, come elemento oggettivo razionalmente collegato con la situazione economica dei produttori.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692~art4 · fonte del testo