Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 1 giugno 1977. Leggi il testo vigente →

Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonche' dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente. ((Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi e' dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto e' a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento. Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio. Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato)). Per quanto riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 16 dicembre 1960 n. 70 (in G.U. 1a s.s. 24.12.1960 n. 315) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia, nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, e' attribuito al Ministro per la sanita', senza fissare criteri e limiti, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione."

Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 giugno 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 70/1960

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 1960

    Vedi: Sent. 4/1959 A.

    Art. 23 cost. · Art. 4 Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 203/1976

    Questione inammissibile
    28 luglio 1976

    Laddove è evidente la non applicabilità, anche mediata o indiretta, delle disposizioni impugnate ai fini della decisione del giudizio di merito, deve essere dichiarata la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. - S. nn. 144/1972, 102/1973, 201/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 201/1975

    Questione infondata
    10 luglio 1975

    Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali costituisce sufficiente presupposto rivelatore di ricchezza ai fini di giustificare l'imposizione a carico dei produttori di una prestazione tributaria commisurata al piano stesso, giacché detto prezzo deve essere stabilito tenendo conto anche dell'esigenza della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, ed è quindi idoneo ad assumere funzione indicativa della loro capacità contributiva, come elemento oggettivo razionalmente collegato con la situazione economica dei produttori.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 1960 al 27 ottobre 1970. 70 parole tolte, 85 parole aggiunte.

… percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente. Qualora gli tolto: Istituti e gli Enti aggiunto: istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, tolto: l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli tolto: Istituti e degli Enti predetti oltre a quelli praticati per la distribuzione e per la aggiunto: istituti ed enti medesimi e' dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico aggiunto: dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto tolto: non dovra' essere inferiore al 17 aggiunto: e' a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e tolto: sara' a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento aggiunto: delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento. Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio. Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato. Per quanto riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692~art4 · fonte del testo