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Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonche' dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente. ((Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi e' dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto e' a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento. Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio. Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato)). Per quanto riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 16 dicembre 1960 n. 70 (in G.U. 1a s.s. 24.12.1960 n. 315) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia, nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, e' attribuito al Ministro per la sanita', senza fissare criteri e limiti, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 giugno 1977
