Art. 23 — Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240
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I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle societa' consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, e' integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. I soggetti di cui all'artico 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine e' conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori".
Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 26 giugno 2012
