Art. 34 — Centri per l'innovazione
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I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunita' enomica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 26 giugno 2012
