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I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunita' enomica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da societa' di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 26 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art34 · fonte su Normattiva