Art. 6 — Agevolazioni per gli investimenti innovativi
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In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita' europee. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere conesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 26 giugno 2012
