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Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058. Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 e successive modificazioni, nonche' nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge. Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, i la risoluzione dell'incidente di falso. Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 30 aprile 1987

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 358/1983

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), "nella parte in cui non assegnano al giudice amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria di livello superiore", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, trovando il rapporto di pubblico impiego la sua naturale sede nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 7 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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  • Ordinanza n. 210/1982

    Questione inammissibile
    9 dicembre 1982

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, già dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 169/1981

    Altra decisione
    30 luglio 1981

    rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art7 · fonte su Normattiva