Art. 11 — Indennità spettanti al giudice di pace
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L'ufficio del giudice di pace e' onorario. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. (( Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. ))
Testo in vigore dal 11 ottobre 1994 al 30 dicembre 1999
