Art. 11 — Indennità spettanti al giudice di pace
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1999 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
L'ufficio del giudice di pace e' onorario. (( In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo. )) L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1999 al 2 gennaio 2000
