Art. 11 — Indennità spettanti al giudice di pace
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L'ufficio del giudice di pace e' onorario. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo. (( In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato. )) (( L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. )) Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 21 gennaio 2001
