Art. 3 — Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace
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Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace e' fissato in 4.700 posti; entro tale limite, e' determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale puo' affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 15 agosto 2017
