Riguardo alla attribuzione dei posti in organico agli uffici giudiziari il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che tale attribuzione sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita del resto dal legislatore al momento di dettare (legge 11 agosto 1973, n. 533) la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro. È perciò del tutto inconferente far richiamo - come nel caso il giudice 'a quò - nel contestare, in riferimento all'art. 97 Cost., la legittimità della disposizione che da' facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, anche se addetti a compartimenti e dipendenze che in tale circoscrizione non rientrano, di adire il Pretore di Roma in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha la sede legale, al sovraccarico che di conseguenza verrebbe a prodursi per un solo ufficio giudiziario. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23, legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 cod.proc.civ., in parte 'qua'.) - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 23, legge n. 210 del 1985, nella parte in cui, con "irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ.", prevedeva, per le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza del pretore "del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie": S. n. 117/1990.
Art. 413 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 23 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie