Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 23 — Tutela giurisdizionale

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Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Testo in vigore dal 30 maggio 1985 al 15 marzo 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 117/1990

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1990

    La istituzione di un foro erariale per le controversie di lavoro dei dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" (devolute al pretore del lavoro) risulta irragionevole e contraddittoria rispetto al mutamento degli indici legali di collegamennto della giurisdizione, in quanto deroga ingiustificatamente al limite generale dell'inapplicabilità del suddetto foro nei giudizi innanzi a pretori e conciliatori e si risolve in una posizione di ingiustificato privilegio del nuovo ente in sede giurisdizionale, obliterando le rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale sottese alla normativa generale sulla competenza territoriale del giudice del lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), applicabile nel settore degli enti pubblici economici. È perciò incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 24 Cost.) - l'art. 23. L. 17 maggio 1985 n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziché del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.). - sulla regola generale del foro erariale, S. n. 118/1964.

    Art. 413 c.p.c. · Art. 23 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

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  • Ordinanza n. 379/1993

    Questione infondata
    14 ottobre 1993

    Questione già dichiarata manifestamente infondata, il richiamo all'art. 97 Cost. essendo nel caso del tutto inconferente. - Nello stesso senso, ord. nn. 492/1992 e 222/1993. In precedenza, sulla illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 210 del 1985, nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ., sent. n. 117/1990; sulla riferibilità del principio di buon andamento, introdotto dall'art. 97 Cost., all'amministrazione della giustizia, e relative precisazioni, sent. n. 86/1982.

    Art. 413 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 23 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato" · Art. 21 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

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  • Ordinanza n. 222/1993

    Questione infondata
    5 maggio 1993

    Questione già dichiarata manifestamente infondata, il richiamo all'art. 97 Cost. essendo nel caso del tutto inconferente. - O. n. 492/1992.

    Art. 413 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 23 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art23 · fonte su Normattiva