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Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, puo' stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennita' di contigenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati. L'onere per l'indennita' di contingenza non puo' superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 17.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
