Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1956 al 15 maggio 1962. Leggi il testo vigente →

Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, puo' stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennita' di contigenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati. L'onere per l'indennita' di contingenza non puo' superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 17. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n. 991

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La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 13) che "Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennita' di contingenza previsto dall'art. 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42".

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 15 maggio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n. 991

    La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 13) che "Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennita' di contingenza previsto dall'art. 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art42 · fonte del testo