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Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, puo' stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennita' di contigenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati. L'onere per l'indennita' di contingenza non puo' superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 17. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n. 991
1La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 13) che "Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennita' di contingenza previsto dall'art. 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42".
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 15 maggio 1962
