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1. Le spese iscritte nel bilancio di esercizio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario. I crediti corrispondenti sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario. 2. Entro le condizioni ed i limiti determinati nel regolamento finanziario, i crediti di questo bilancio diversi da quelli relativi alle spese di personale, e che sono inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo. Il regolamento finanziario determina in particolare la percentuale ed il carattere delle spese che possono costituire l'oggetto di riporti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996

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