Art. 18 fallimentoReclamo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 4 dicembre 1980. Leggi il testo vigente →

Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza. L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento. L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 4 dicembre 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art18 · fonte su Normattiva