Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - DECORRENZA DALL'AFFISSIONE ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 151/1980.
sentenza 41/1981massima n. 16054 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA PER IL DEBITORE FALLITO DALL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Non ricorrono, rispetto al debitore fallito, quelle esigenze di difficolta' di individuazione ne' di celerita' della procedura fallimentare che giustificano, per gli altri soggetti interessati, la decorrenza del termine di opposizione alla sentenza di fallimento dall'affissione di quest'ultima: atteso che gli effetti del fallimento si producono dal deposito della sentenza in cancelleria, a prescindere dall'affissione di essa. E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 18, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 217 - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. - V. sent. nn. 93/1962, 141/1970.
TERMINI PROCESSUALI - DECORRENZA - SOSTITUZIONE DEL CRITERIO STABILITO DAL LEGISLATORE (AFFISSIONE) CON ALTRO (RICEZIONE).
La Corte e` incompetente a sostituire il criterio della decorrenza del termine per l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento dalla data della affissione della sentenza stessa con quello della ricezione da parte del fallito del biglietto di comunicazione dell'estratto della sentenza in questione.
FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, PRIMO COMMA - FACOLTA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA - IPOTESI PARTICOLARI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Per sua natura l'affissione rientra nello schema strutturale del meccanismo pubblicitario diretto a produrre, a differenza dalla notificazione, non gia' la effettiva conoscenza, ma la conoscibilita' legale di un atto. Di conseguenza la prova della non imputabilita' all'interessato della mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un atto, in ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso per fatto non imputabile all'interessato stesso, si rende inammissibile, poiche' la situazione dei singoli soggetti e' irrilevante, stante l'insuperabile presunzione di conoscenza che l'affissione fa sorgere. Percio', una volta che, come nel caso, si sia riconosciuto (ved. sentt. nn. 93 del 1962 e 141 del 1970) che la decorrenza del termine per proporre opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, dall'affissione in estratto della stessa sulla porta esterna del tribunale, prevista dall'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non e' in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, non puo' sostenersi che tale contrasto invece vi sia nei casi in cui l'imprenditore sotto istanza di fallimento sia in grado di dimostrare la nullita' della notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15 dello stesso r.d.). E la questione, sollevata in base a tale assunto, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'indicato art. 18, primo comma. r.d. 267 del 1942 - questione sostanzialmente diversa da quelle decise con le sentenze n. 255 del 1974 (concernente la sentenza omologativa o non del concordato preventivo in giudizio vertente sulla legittimita', nel caso, della stessa affissione come inizio di termine di decadenza) e nn. 89 del 1972 e 120 del 1976 (riguardanti la notificazione) - va quindi dichiarata priva di fondamento.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, TERZO COMMA - OPPOSIZIONE - OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE AL CURATORE E AL CREDITORE RICHIEDENTE E NON ANCHE AL FALLITO, QUANDO L'OPPOSIZIONE SIA PROPOSTA DA QUALUNQUE INTERESSATO - GIUSTIFICAZIONE NELLA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza 10 aprile 1973, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo che tale norma limita l'obbligo della notifica dell'opposizione al curatore e al creditore richiedente con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da qualunque interessato. L'art. 18, primo comma, legge fallimentare, secondo cui il debitore puo' proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza, gli riconosce la legittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi diritti, in conseguenza degli effetti che la dichiarazione di fallimento produce nei suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere perentorio, il debitore non puo' spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione proposto da altri, poiche', per la scadenza del termine, e' preclusa l'azione autonoma diretta alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Non puo', peraltro, escludersi la proponibilita' della questione concernente l'intervento del debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse", l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioe' al rigetto dell'opposizione, interesse che puo' trovare fondamento razionale nella legittimazione del debitore a chiedere la dichiarazione del suo fallimento (art. 6 legge fallimentare). Ma per la proponibilita' di tale questione non e' richiesta la notificazione al debitore stesso.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 48 Legge fallimentareart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 186 Legge fallimentaree altri 18
FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, PRIMO COMMA - TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE E SUA DECORRENZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. sent. nn. 93 del 1962 e 141 del 1970.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Con la garanzia costituzionale della difesa in giudizio (art. 24, secondo comma cost.) non contrasta con l'art. 22 della legge fallimentare, in quanto demanda la dichiarazione del fallimento al tribunale in base agli accertamenti svolti dalla Corte d'appello in sede di impugnativa. Al debitore e' dato, infatti, svolgere deduzioni a propria difesa sia di fatto che di ordine tecnico giuridico ed a tal fine e' disposta la sua comparizione in camera di consiglio davanti cosi' al tribunale, come alla Corte d'appello. Ulteriori difese, basate su circostanze sopravvenute, possono essere successivamente dedotte quanto meno nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, dal debitore o da qualunque interessato; in questo giudizio il provvedimento della Corte d'appello non costituisce alcun vincolo alla piena cognizione del tribunale.
Riguarda ancheart. 22 Legge fallimentare
FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, PRIMO COMMA - TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE E SUA DECORRENZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La questione circa la legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge fallimentare, e' manifestamente infondata, trattandosi di norma che, sotto l'aspetto cosi' della brevita' del termine per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, come della decorrenza di esso dal giorno dell'affissione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale (prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore medesimo), e' stata gia' ritenuta dalla Corte costituzionale, con precedente sentenza n. 93 del 1962, compatibile con il precetto del secondo comma dell'art. 24 Cost., in riferimento al quale la questione stessa e' stata nuovamente sollevata; cio' in difetto di motivi che inducano la Corte a diversa decisione mentre puo' aggiungersi che le ragioni che determinarono la precedente sentenza, risultano rafforzate dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 legge fallimentare contenuta in altro capo della decisione.