Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Ricorso al giudice delegato, cui è attribuita l’attività istruttoria nella causa di opposizione - Asserita incompatibilità con la precedente attività del giudice e con il principio di imparzialità - Questione identica ad altra già decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato. - V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).
sentenza 75/2002massima n. 26850 Riguarda ancheart. 99 Legge fallimentare
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opponenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialita' del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, indirettamente, a partecipare alla decisione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni. Non esiste, infatti, alcuna incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo, e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo. - Nello stesso senso, v. sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, e l'ordinanza n. 304/1998. M.R.
Riguarda ancheart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - RICORSO PER INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CREDITORE - NON RIPROPONIBILITA' DEL RICORSO E PERDITA DEL DIRITTO DI AZIONE - LAMENTATA INDEBITA EQUIPARAZIONE DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA ALL'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 1045/1988, O. n. 1124/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentare
FALLIMENTO - RICORSO PER INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITI ALLO STATO PASSIVO - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CREDITORE - NON RIPROPONIBILITA' DEL RICORSO E PERDITA DEL DIRITTO DI AZIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DI CREDITORI CHE NON HANNO FATTO VALERE LE LORO RAGIONI NELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO, RISPETTO A QUELLI CHE, NON AVENDO ANCORA PRESENTATO DOMANDA DI INSINUAZIONE TARDIVA, POSSONO ANCORA PROPORLA FINO A QUANDO NON SIA ESAURITA LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la disparita' di trattamento denunciata dal giudice 'a quo' e' irrilevante ai fini dell'art. 3 Cost., trattandosi di una mera differenziazione di fatto. - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentare
- LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - IMPRENDITORE SOGGETTO A PROCEDURA CONCORSUALE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 16.3.1942, N. 267, ARTT. 52, 98 E 207.
Sono inammissibili - in quanto non adeguatamente motivate - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Riguarda ancheart. 207 Legge fallimentareart. 52 Legge fallimentare
FALLIMENTO - INSINUAZIONE TARDIVA - RICORRENTE NON COSTITUITOSI IN PRECEDENTE GIUDIZIO - POSSIBILITA' DI RIPROPORRE IL RICORSO PER DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata non fondata. - v. S.n. 1045/1988.
Riguarda ancheart. 101 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - STATO PASSIVO - CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - OPPOSIZIONE - TERMINE DECORRENTE DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 98 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi possono proporre opposizione entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo anziche` dalla data di ricezione della raccomadata con la quale il curatore deve dare notizia del deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. - S. n. 102/1986.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - TERMINE - DECORRENZA - DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO ANZICHE' DA QUELLA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CHE NE DA' NOTIZIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
In coerenza con le numerose pronunce della Corte che hanno riconosciuto l'illegittimita' costituzionale - quanto al dies di decorrenza - dei termini posti da altre norme nell'ambito stesso del procedimento fallimentare ovvero nella piu' vasta area delle procedure concorsuali extrafallimentari, s'impone - a garanzia dell'effettivita'del diritto di difesa - il superamento, merce' pronuncia manipolativa additiva, della decisione che ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo, anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale di detta norma - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - nella parte surriportata, con conseguente sostituzione nella funzione di dies a quo, al deposito dello stato passivo, della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore e', ai sensi dell'art. 97, comma terzo, tenuto a darne notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva. - S. n. 151/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento; S. n. 152/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 99, comma quinto, dello stesso regio decreto, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e proporre ricorso per cassazione dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo; S. n. 303/1985, che ha dichiarato illegittimo l'art. 26, comma primo, del medesimo testo, nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita. Ed ancora: S. n. 255/1974, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 183, comma primo, nel luogo in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza di omologazione o rigetto del concordato preventivo dall'affissione anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; S. n: 155/1980, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Infine: S. n. 157/1971, che ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97 sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO ALL'OPPONENTE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Posto che l'art. 24, comma secondo, Cost., garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e, piu' incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto, ne consegue che i creditori opponenti allo stato passivo del fallimento - a carico dei quali il comma terzo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), prevede l'abbandono dell'opposizione ove non si costituiscano almeno cinque giorni prima dell'udienza - non possono essere lasciati all'oscuro del decreto con il quale il giudice delegato fissa l'udienza. E poiche' non par dubbio che della data dell'udienza debba essere data notizia (non solo ai creditori opponenti ma anche al curatore) in tempo utile all'esercizio del diritto di difesa, all'uopo si rende necessario fissare, per la comunicazione suddetta, un termine di quindici giorni (analogamente a quello previsto dal comma primo dello stesso art. 98) decorrente, a ritroso, dalla data dell'udienza. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro costituzionale richiamato - l'art. 98, comma secondo, del medesimo regio decreto, nella parte in cui prevede, nei confronti del creditore opponente, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. - S. n. 102/1986, che ha sancito l'incostituzionalita' degli artt. 98, comma primo, e 100, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - Per l'identita' della ratio v., altresi', S. n. 15/1977, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del novellato art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE - ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE, PUR IN DIFETTO DI COMUNICAZIONE (TEMPESTIVA) DEL DECRETO DI FISSAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che a garanzia della piena realizzazione del diritto di difesa dell'opponente, la Corte ha sancito - merce' pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale del comma secondo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali) - che all'opponente debba essere comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, almeno quindici giorni prima della data di essa, risulta non fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dello stesso art. 98, il quale stabilisce che il creditore opponente allo stato passivo del fallimento debba costituirsi in giudizio - pena l'abbandono dell'opposizione - entro i cinque giorni antecedenti l'udienza di comparizione, della quale, in difetto di comunicazione tempestiva del decreto di fissazione, potrebbe non venire a conoscenza in tempo utile. - S. n. 120/1986, massima sub A).
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 98 E 99 - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE AFFIDATA ALLO STESSO GIUDICE DELEGATO - FINALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24, 101, 102 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.
Sono infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 108 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare). Infatti, la partecipazione del giudice delegato all'istruzione e alla decisione delle cause di opposizione, mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento ed il miglior rendimento dell'attivita' giurisdizionale, non puo' pregiudicare la decisione del Tribunale, giacche' l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita' (sent. n. 158 del 1970). E d'altra parte, una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi l'imparzialita' e la liberta' della decisione non si vede quale pregiudizio possano ricevere le parti in ordine all'esercizio del diritto di difesa, posto che, com'e' pacifico, nessuna limitazione e' apposta dalla legge alla loro attivita' processuale.
Riguarda ancheart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensi' l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonche' verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facolta' di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresi', quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilita' di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiche' trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed e' coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovra' invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacche' per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale e' il giudice precostituito in via generale dalla legge e cio', in conformita' di consolidata giurisprudenza, e' sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si puo' ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Riguarda ancheart. 24 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentareart. 24 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 98, PRIMO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO E NON DA QUELLA DELLA NOTIZIA DEL DEPOSITO STESSO - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, circa la legittimita' costituzionale dell'art. 98, primo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva, per l'esercizio della opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo comma, della legge) del provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del deposito stesso. La decorrenza del termine per le opposizioni dall'unica data predetta obbedisce, infatti, nelle linee essenziali della disciplina del fallimento, alla esigenza di assicurare la speditezza e simultaneita' delle procedure, nonche' la contestualita' della decisione su tutte le opposizioni. E cio' per ragioni di organica tutela dei vari ed anche contrastanti interessi che hanno rilevanza nel quadro della disciplina fallimentare.
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 98, PRIMO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO E NON DA QUELLA DELLA NOTIZIA DEL DEPOSITO STESSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi sent. n. 157 del 1971.