Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 109 — Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate

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[1]A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino ufficio di vendita dei generi di monopolio od alla piu' vicina dogana.

[2]Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un ufficio di vendita o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

[3]Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile n. dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

[4]In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura dell'ufficio di vendita ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

[5]((Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato)).

[6]Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.

[7]I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.

[8]In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1966 al 22 agosto 1978

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 40/1976

    Questione infondata
    19 febbraio 1976

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che la vendita potrà essere negata se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato, trattandosi di questione già dichiarata non fondata con sentenza n. 161 del 1974 e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 161 del 1974.

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 109 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 1 Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 161/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 109 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 24 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 dicembre 1966. 49 parole aggiunte.

aggiunto: Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art109 · fonte del testo