Art. 109 — Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate
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[1]A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino ufficio di vendita dei generi di monopolio od alla piu' vicina dogana.
[2]Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un ufficio di vendita o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.
[3]Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile n. dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.
[4]In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura dell'ufficio di vendita ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.
[5]Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.
[6]I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.
[7]In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 dicembre 1966
